Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a creare una istituzione indipendente a salvaguardia dei princìpi costituzionali che dovrebbero governare l'attività amministrativa.
      Le vicende di «tangentopoli» hanno rivelato un grave stato di degrado nella cura degli interessi pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, e hanno determinato una profonda condizione di crisi nel rapporto tra cittadini e Stato.
      Per superare questa difficile fase nella vita del Paese non è certamente sufficiente la pur necessaria azione della magistratura, ma occorre ripensare e ridefinire il ruolo dell'amministrazione pubblica ed individuare istituti atti a garantire forme efficaci di controllo sull'attività dello Stato e degli enti pubblici.
      Proprio per rispondere a siffatte esigenze appare indispensabile creare un organismo, dotato di spiccata indipendenza ed autonomia, in grado di vigilare, in concreto, sulla effettiva rispondenza dell'azione amministrativa ai princìpi di legalità, di trasparenza e di imparzialità.
      Il Servizio ispettivo nazionale, istituito dall'articolo 1, è competente ad accertare e segnalare casi di cattiva amministrazione che si possano riscontrare nell'attività e nei comportamenti dei soggetti preposti alla cura del pubblico interesse. A tale fine il Servizio è dotato di poteri di accertamento, di ispezione, può eseguire indagini patrimoniali, convocare i responsabili degli uffici e dei procedimenti, chiedere informazioni all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi altro soggetto in grado di fornire notizie o documenti utili.
      Al fine di rendere incisiva l'azione del Servizio si dispone che gli addetti al Servizio stesso rivestano, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di pubblici

 

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ufficiali. Ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.
      Nello svolgimento della propria attività il Servizio si può avvalere dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni.
      Il Servizio compie i propri accertamenti non solo d'ufficio, ma anche su richiesta di singoli cittadini, di enti ed associazioni, con ovvia esclusione delle segnalazioni anonime. Questa configurazione del potere di iniziativa dei procedimenti di accertamento consente ai singoli utenti dei servizi pubblici e ai privati che entrano in rapporto con la pubblica amministrazione di segnalare direttamente al Servizio ogni comportamento che appaia in contrasto con i citati princìpi di legalità, di imparzialità e di trasparenza. Qualora l'attività di indagine riveli un caso di inosservanza di norme di legge o di regolamento, il Servizio emette un provvedimento con il quale accerta l'esistenza di un caso di cattiva amministrazione.
      La presente proposta di legge non attribuisce poteri sanzionatori al Servizio, la cui funzione precipua è quella di consentire l'emersione di episodi di cattivo esercizio della funzione amministrativa e di segnalarli alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti del caso. In tal senso l'attività del Servizio è essenzialmente un'attività di referto, svolta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente, anche ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti disciplinari a carico dei funzionari e degli impiegati inadempienti; nei confronti dell'autorità giudiziaria, qualora siano ravvisabili estremi di reato; nei confronti della Corte dei conti, qualora siano riscontrabili irregolarità contabili. Il Servizio, inoltre, rimette al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sui casi di cattiva amministrazione accertati.
      Organi del Servizio sono il comitato direttivo ed il direttore. Al fine di garantire la piena autonomia del Servizio si prevede che gli otto membri del comitato siano nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza, scelte all'interno di categorie specificamente indicate. Particolari disposizioni stabiliscono la durata in carica, le incompatibilità e le indennità per i membri del comitato.
      Infine, sono dettate disposizioni specifiche sulle dotazioni di personale, sulle spese di funzionamento e sulle modalità di adozione del regolamento di organizzazione del Servizio.
 

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